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Verificazione periodica

VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO NELLE SEGUENTI CLASSI DI PRECISIONE:

– I e II (Speciale e fine )FINO A 2 kg (ad esempio utilizzate in oreficerie e farmacie)
– III e IIII (media e ordinaria) fino a 2000 kg (ad esempio utilizzate in supermercati, macellerie,..)

Con il termine di verificazione periodica degli strumenti per pesare si intende il controllo metrologico legale effettuato da Organismi di Ispezione iscritti nell’elenco gestito da Unioncamere (www.metrologialegale.unioncamere.it) al fine di accertare l’inalterabilità delle caratteristiche metrologiche dello strumento nonché l’integrità delle marcature , dei sigilli metrologici e delle indicazioni prescritte.

La verificazione viene effettuata secondo periodicità definita dalle normative vigenti o a seguito di riparazione che per qualsiasi motivo ha comportato la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti di pesatura utilizzati nell’ambito di attività commerciali o comunque utilizzati per misurare che devono fare fede nei confronti di terzi.

L’esito positivo della verifica periodica è attestato mediante apposizione di contrassegno adesivo di colore verde recante la data di scadenza e l’indicazione dell’Organismo che l’ha eseguita. In caso di esito negativo viene apposto un contrassegno adesivo di colore rosso.

In base all’art. 2 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 è definito “titolare dello strumento” la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura. Rientrano, quindi, fra i titolari tutti coloro che utilizzano strumenti soggetti all’obbligo della verificazione periodica quali, ad esempio, gli esercizi commerciali all’ingrosso e al minuto, gli spedizionieri, le aziende che producono preconfezionati in peso (dal vassoio di carne alla rete di mele, dagli insaccati al caffè), le aziende vinicole, le aziende industriali che realizzano prodotti destinati ad altre aziende, anche per esclusivo uso professionale, ecc..

I titolari degli strumenti metrici sono registrati nell’apposito elenco formato dagli uffici metrici della Camera di Commercio competente ed hanno l’obbligo di comunicare l’inizio o il termine di utilizzo di strumenti per pesare entro 30 giorni dalla data di messa in servizio o di cessazione

La verificazione periodica degli strumenti per pesare non automatici deve essere effettuata con le seguenti periodicità:

  • per gli strumenti di prima installazione: dopo tre anni dalla sua messa in servizio o nel caso sia precedente entro cinque anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare
  • Per gli strumenti in servizio: entro tre anni a decorrere dalla data dell’ultima verificazione con richiesta all’Organismo effettuata almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti ove tale riparazione abbia comportato la rimozione di sigilli metrologici cartacei e/o elettronici

Per il mancato rispetto degli obblighi di verificazione periodica precedentemente descritti, gli uffici metrici camerali, di norma, applicano la sanzione del pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 € o il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale

L’Organismo individuato, a sua volta, dovrà effettuare le attività di ispezione richieste entro i 45 gg successivi.